1.1 Il numero globale di ore di permesso di cui all'articolo 116 C.C.N.L. ( comma 2 lettera a) b) e comma 3), a disposizione del complesso dei Rappresentanti Sindacali di ogni singola unità C.G.T. (Direzione in Milano, via S.Vittore centro in Carugate-Milano; e filiali di Arezzo, Bologna, Genova, Padova, Vercelli), per essere utilizzato frazionatamente fra i singoli Rappresentanti Sindacali di ognuna delle predette unità, sarà determinato - per ogni unità C.G.T. nella misura doppia di quella prevista ai predetti comma 2 lettere a) b) e comma 3 dell'art. 116 del C.C.N.L. L'utilizzo delle suddette ore avverrà in conformità alle norme previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal C.C.N.L.
1.2 Il numero delle ore a disposizione per assemblee (da indirsi con ordine del giorno comunicato alla Direzione ai sensi dell'art.118 C.C.N.L.) viene elevato a 15 annue.
1.3 Rimangono invariati i diritti a permessi retribuiti di cui all'art. 114 C.C.N.L., nonché ai permessi non retribuiti ed alle aspettative di cui all'art. 117 C.C.N.L
https://rsu-cgt.it/adminio/media/1973.pdf4.1 Fermo tutto quant'altro disposto in merito dal C.C.N.L. l'Azienda é d'accordo che le ferie vengano computate come segue:
4.1.1 Per ogni anno giorni lavorativi 23.
4.1.2 Di tali giorni, 15 verranno susufruiti ai sensi dell'art. 37 C.C.N.L I residui 8 verranno usufruiti dal Lavoratore secondo le proprie esigenze, dandone adeguato preavviso all'Azienda.
https://rsu-cgt.it/adminio/media/1973.pdfIn deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'ar ticolo 45 del Contratto Collettivo, a partire dalle ferie în godimento per l'anno 1971, il periodo di ferie che compete a norma di contratto ad ogni dipendente verrà prolungato di tante mezze giornate quanti sono i sabati in esso compresi. A partire dal 1972, dal computo delle giornate di ferie verranno esclusi i sabati che cadano nel periodo di ferie che compete ad ogni dipendente a norma di contratto. Restano ferme tutte le altre disposizioni del Titolo IX del contratto.
https://www.rsu-cgt.it/adminio/media/1971.pdf2.1 Fermo l'art.28 C.C.N.L. che rimane valido in ogni sua parte, l'Azienda sottolinea che non intende esercitare discriminazioni nei confronti dei Lavoratori che dichiarino di non volere compiere lavoro straordinario.
2.2 Si dà atto che, a partire dal 1.7.1973, l'Azienda ha aumentato l'organico di 45 persone ed attualmente é in corso un ulteriore aumento di 10 persone.
https://rsu-cgt.it/adminio/media/1973.pdfRiparto spesa mense aziendale ...
https://www.rsu-cgt.it/adminio/media/1973.pdfLa C.G.T. studierà insieme con la Commissione Interna la istituzione e le modalità di attuazione di un servi zio di mensa nella nuova sede della Società in via S.Vittore. Per il periodo che intercorre dalla data della presente alla data di entrata in funzione del servizio mensa in via S.Vittore, la C.G.T. venderà a ciascun dipendente della sede di viale Marche, e per ogni giorno lavorativo, un buono di L. 500. al prezzo di L. 250.= Tali buoni potranno venire utilizzati dai dipendenti tra le 12.30 e le 14.30 di ogni giorno lavorativo presso il Ristorante di piazza Carbonari o presso altri lo cali pubblici, disposti ad effettuare tale servizio, che vengano suggeriti dalla Commissione Interna.
https://www.rsu-cgt.it/adminio/media/1971.pdfIn deroga a quanto disposto dal primo comma dell'arti colo 29. del Contratto Collettivo per i Dipendenti di Aziende Commerciali 31 Luglio 1970, la durata normale del lavoro effettivo viene fissata nei limiti seguen- ti:
fino al 30 Giugno 1971: 43 ore settimanali
1/7/1971 – 31/12/1971: 42 ore settimanali
1/1/1972 – 31/12/1972: 41 ore settimanali
dal 1/1/1973 in avanti: 40 ore settimanali
Restano ferme le altre disposizioni del Titolo IV. del contratto.
https://www.rsu-cgt.it/adminio/media/1971.pdfAd integrazione alla classificazione del Personale di cui agli art.3 e 4 C.C.N.L, in applicazione dell'art. 127 C.C.N.L. ultimo comma si definiscono le seguenti ulteriori qualifiche, da inserire nei livelli per ciascuna di esse indicate:
1 Livello
Produttore di vendita di macchinari provetto, anche se con funzioni di coordinamento.
Analista di procedure e sistemi.
2 Livello
Produttore di vendita di macchinari dotato di specifica esperienza, professionalità tecnica, acquisita con adeguato addestramento e formazione.
Programmatore di centro elaborazione dati.
3 Livello.
Operatore meccanografico con adeguata esperienza e specifica capacità professionale.
Addetto a mansioni amministrative e/o commerciali, con adeguata esperienza e specifica capacità professionale, anche con conoscenza di lingue estere.
Dimostratore di macchine.
Assistente tecnico dopo vendita.
Addetto alla compilazione di rapporti di ispezione tecnica su macchine usate.
Preventivista.
Addetto alla vendita di ricambi con adeguata esperienza e specifica capacità professionale.
Operaio provetto saldatore, o tornitore, o elettricista.
4 Livello
Operatore di macchine registratrici anche elettroniche con specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
Attrezzista d'officina.
Addetto a pratiche amministrative e/o commerciali.
Centralinista e/o telexista con specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite.
Rilevatore parco macchine.
Operaio specializzato addetto alla verniciatura.
Rigeneratore.
Camionista con o senza compiti di carico e scarico.
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La C.G.T. prenderà in esame quei singoli casi di eventuale erroneo inquadramento contrattuale che la Commissione Interna le sottoporrà, onde trovare una loro soluzione equa e ragionevole.
La Società ha preso atto con compiacimento del responsabile impegno assunto, în relazione a quanto sopra, dai dipendenti e dai loro rappresentanti, a non richiedere ulteriori modifiche a quanto previsto dal contratto collettivo in tema di ferie o di orario di lavoro sino alla scadenza del contratto collettivo per i dipendenti da aziende commerciali 31 Luglio 1970 e cioé sino al 30 Giugno 1973
https://www.rsu-cgt.it/adminio/media/1971.pdf